Il 10 marzo 2018 è scaduto il termine per comprovare con documentazione proveniente dalla azienda sanitaria locale di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni, pur se con somministrazione programmata dalla azienda stessa successivamente a tale data.
Ciò sulla base della legislazione vigente (DL 73/2017 conv. in L. 119/2017), di recente dichiarata costituzionalmente legittima (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018) anche in relazione al divieto di accesso alla scuola dell’infanzia, essendosi riconosciuto proporzionato il sacrificio della libera autodeterminazione individuale in vista della tutela di altri beni costituzionalmente coinvolti.
Si invita quindi a regolarizzare la posizione del minore. In difetto ci si vedrà costretti ad inibire l’accesso dello stesso alla scuola.